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Statuto associazione di promozione sociale

“CARDETO SOLIDALE”

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di

promozione sociale CARDETO SOLIDALE con sede in Villa d’Ogna, Via Largo Europa

81.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o

di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

a) Promuovere i valori della solidarietà, accoglienza, gratuità che la montagna

ispira;

b) valorizzare il patrimonio montano nei suoi aspetti ambientali, paesaggistici,

storici, culturali, educativi;

c) favorire la democrazia e l’aggregazione attraverso la condivisione e la

realizzazione degli obiettivi statutari;

d) individuare, sostenere e finanziare, in maniera diretta o mediata da altri enti o

associazioni, progetti umanitari in Italia e all’estero attraverso la beneficenza.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può:

a) promuovere lo studio, la progettazione e realizzazione di attività volte al

rispetto e al recupero dell’habitat montano;

b) organizzare escursioni a carattere naturalistico, didattico, culturale;

c) gestire direttamente strutture recettive assegnate all’Associazione da Enti o da

privati, con un accurato servizio di accoglienza e ristoro;

d) sostenere direttamente o con la mediazione di altre associazioni progetti di

solidarietà umana, con un’attenzione particolare ai bambini di tutto il mondo;

e) creare una rete di rapporti con il mondo del volontariato;

f) gestire rapporti con Enti comunali, provinciali, regionali, della CEE, e privati e

quanti condividono gli scopi statutari;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del

sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla

finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed

accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2 in Associazione sono presenti:

a) i soci volontari che lavorano in maniera attiva e gratuita al perseguimento degli

scopi statutari;

b) i soci ordinari.

4.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di

cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base

del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione

4.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda

scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa

annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto

economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei

regolamenti emanati.

4.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il

richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli

aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La

decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è

intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo

e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal

presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere,

bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al

solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi

l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei

propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri

associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione

deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,

onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee

programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare

al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione

stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera,

contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a

mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in

assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva

assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare

gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione

dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal

provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi

versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1.Gli organi dell'associazione sono:

1) l'assemblea dei soci,

2) il consiglio direttivo,

3) il presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno

una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli

associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso affisso nei locali della Sede e nelle strutture recettive attive e

pubblicato sul sito internet dell’associazione, almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato

nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o

quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la

sede ove si tiene la riunione.

8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea

convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale

o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in

data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti

questioni:

a) elezione del Presidente,

b) elezione del Consiglio direttivo,

c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo

annuale predisposti dal Direttivo,

e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,

f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia

costituito il Collegio dei Probiviri,

g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei

presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le

persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per

delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono

riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente

dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e

dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario

nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti

questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei

soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto

favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci

iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e

composto da 5 a 7 membri.

9.2 Il consiglio direttivo resta in carica 3 anni ed è possibile essere rieletti.

9.3. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e

automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei

presenti.

9.5. Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività

dell'associazione;

c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo

ed il bilancio preventivo;

d) ammette i nuovi soci;

e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti.

9.7. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),

2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla

convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo

impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili,

provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla

riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 - I mezzi finanziari

13.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo

svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal

Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi

realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di

promozione sociale.

13.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente

alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti,

relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi

dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati

al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate

derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli

associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate

alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

13.3 L’associazione si riserva il diritto di rifiutare donazioni, lasciti o legati qualora il

C.d.A. lo ritenga necessario.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario

14.1. L’esercizio sociale va dal primo giugno al 31 maggio di ogni anno.

14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo,

viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima

dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

14.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo

deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi

eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività

istituzionali statutariamente previste.

14.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di

gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art.15 - Scioglimento

15.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea

straordinaria.

15.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più

liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione

stessa.

15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a

favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 16 Controversie

16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al

Collegio dei Provibiri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

16.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Provibiri

entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la

controversia.

16.3. Il Collegio dei Provibiri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e

dopo aver sentito le parti interessate.

16.4. La decisione del Collegio dei Provibiri è inappellabile e deve essere comunicata

alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data

in cui è stata adottata.

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NOTE: